26 Luglio 2017


CSM, approvata nuova circolare sul procedimento di trasferimento d’ufficio per incompatibilità

Il Vice Presidente Legnini: ulteriore passo avanti nell’autoriforma del Consiglio

Il Plenum del CSM ha approvato all'unanimità la nuova circolare, prevista dall'art. 42 del Regolamento Interno che disciplina il procedimento di  trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale dei magistrati così come previsto dall’articolo 2 della legge sulle “Guarentigie della magistratura” (art. 2, comma 2 del r.d.lgs 31 maggio 1946,  n.511).

Con la nuova circolare che "garantisce una maggiore certezza dei tempi del procedimento"  ha sottolineato il Vice Presidente del CSM Giovanni Legnini, si compie "un’ulteriore passo avanti nella piena attuazione delle nuove disposizioni del regolamento del Consiglio e dell'autoriforma".

La Delibera, elaborata dalla I Commissione presieduta dal Consigliere Giuseppe Fanfani,  infatti,  "disciplina le fasi del procedimento secondo un criterio di efficienza e i principi del giusto procedimento" e "prevede termini perentori entro cui ciascuna fase del procedimento deve trovare conclusione", nonché "gli effetti della loro scadenza".

Il testo della circolare è composto da 6 articoli che regolamentano le diverse fasi del procedimento, di competenza della Prima Commissione consiliare (che valuta gli esposti e le segnalazioni che le vengono trasmessi dal Comitato di Presidenza).

Tra le novità introdotte dalla circolare, il relatore, Consigliere Antonio Leone ha ricordato "il diritto di accedere agli atti del fascicolo già nella fase di apertura del procedimento", sottolineando che si tratta "di una innovazione ispirata ai principi del giusto procedimento".

L’articolo 4, introduce termini perentori entro cui concludere le varie fasi del procedimento nell'ottica del principio della ragionevole durata: sei mesi per la fase conoscitiva ed istruttoria (prorogabili una sola volta per massimo 3 mesi), e successivamente la Commissione ha 15 giorni per formulare la propria proposta al Plenum. Tempi contingentati anche per la trattazione in Assemblea plenaria entro il termine di un mese, ma con la possibilità, qualora il Plenum ritenga necessari ulteriori approfondimenti, di rimettere la proposta alla I Commissione, per la ridefinizione entro 3 mesi.