08 Settembre 2014


GTech: la tassazione delle attività italiane resterà in Italia

La risposta del sottosegretario all'interpellanza presentata alla Camera dalla Binetti: "Nessuna ripercussione sulle entrate fiscali"

Ecco il testo della risposta all'interpellanza presentata dalla deputata Paola Binetti (Udc):

"Con riferimento all’operazione di acquisizione della società americana International Game Technology Inc. (“IGT”), da parte di GTECH S.p.a, la Consob, competente alla verifica della trasparenza dell’informazione fornita al mercato, conferma che l’emittente, in data 16 luglio 2014, ha diffuso un comunicato in cui si rende pubblica l’avvenuta sottoscrizione di un accordo per la fusione della GTECH S.p.a. con la società Information Game Technology (IGT).

IGT e GTECH S.p.a confluiranno in una holding di nuova costituzione di diritto inglese, quotata esclusivamente presso la Borsa di New York.

Come si desume dal citato comunicato del 16 luglio 2014, l’operazione è destinata a creare un’azienda leader a livello mondiale nell’intera catena del valore nel settore dei giochi, con un posizionamento unico per capitalizzare le opportunità nei diversi settori del mercato globale.

Sempre dal comunicato stampa della Società GTECH S.p.A., si rileva che l’operazione, approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società, si completerà nel primo o secondo trimestre del 2015. Il closing dell’operazione è soggetto al preventivo rilascio delle necessarie autorizzazioni antitrust e di quelle delle competenti autorità di vigilanza del settore del gioco, all’approvazione degli azionisti di IGT e di GTECH e ad altre condizioni tipiche per questo genere di operazioni. Agli azionisti GTECH che non abbiano concorso all'approvazione della delibera assembleare relativa alla fusione di GTECH in NewCo spetterà il diritto di recesso.

La Consob ha assicurato che svolgerà la propria attività di vigilanza a tutela degli investitori nonché dell’efficienza e della trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.

In merito alle preoccupazioni espresse dagli interpellanti circa le conseguenze sul gettito fiscale recate dalla citata operazione di fusione che coinvolge una Società concessionaria dei giochi pubblici, la competente Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente che, dal citato comunicato stampa di GTECH del 16 luglio u.s. - confermato da una comunicazione del concessionario diretta alla medesima Agenzia – si evince che GTECH S.p.a,, subito prima della fusione in argomento, trasferirà le proprie attività italiane a una nuova società, sempre di diritto italiano, che successivamente all’efficacia della fusione sarà controllata dalla nuova Holding.

Per quanto riguarda eventuali futuri mutamenti di assetto, al momento non previsti e/o non risultanti dalle comunicazioni formulate dal concessionario, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli precisa, ad ogni buon fine, che l’articolo 1, comma 78, lett. b), della legge n. 220/2010 prevede, tra gli obblighi dei concessionari di gioco, anche il  mantenimento del controllo del concessionario sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti, nonché l’obbligo  di assicurare il mantenimento nel territorio, anche a fini fiscali, della sede del concessionario, quello di ottenere l’autorizzazione preventiva dell’Agenzia stessa in relazione alle operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario e delle operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario suscettibili di comportare, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale.

 

L’Agenzia fa inoltre presente che, in data 5 settembre 2014, è pervenuta da parte di Gtech SpA, ai sensi della citata normativa, la richiesta di autorizzazione preventiva al trasferimento del ramo di azienda contenente la concessione dei servizi del Lotto automatizzato e al trasferimento delle partecipazioni nelle società controllate italiane che detengono le altre concessioni di gioco (Lotterie istantanee, apparecchi da divertimento, scommesse, gioco on line). Più in particolare, è previsto il trasferimento da parte di GTECH delle partecipazioni nelle società controllate italiane ad una società di nuova costituzione (di seguito “Italian Holding”, che assumerà il ruolo di capogruppo per tutte le attività italiane). Il ramo d’azienda riguardante la Concessione del Lotto e tutti gli assets/liabilities a questa relativi saranno conferiti ad una ulteriore società di nuova costituzione (di seguito “OpCo”). Entrambe le società saranno costituite da GTECH nella forma di società di capitali (“S.r.l. ovvero “S.p.A.”) con sede in Italia. Al termine di questa fase dell’operazione, OpCo (concessionaria dei servizi del Lotto automatizzato) sarà controllata direttamente da Italian Holding (controllata a sua volta da HoldCo al 100%, holding di nuova costituzione di diritto inglese con sede nel Regno Unito e sedi operative anche a Roma, Las Vegas e Providence).

Da quanto sopra emerge, quindi, che l’Agenzia dogane e monopoli dovrà essere interpellata preventivamente in caso di futuri mutamenti dell’assetto delineato dalla complessa operazione societaria in atto.

L’Agenzia precisa, quindi, che, per quanto concerne le attività di gioco, sottoposte al controllo dell’Agenzia dogane e monopoli, sia le società che detengono le concessioni sia la loro controllante, saranno interamente stabilite in Italia, per cui l’intera attività di gioco, svolta sul territorio dello Stato, con i relativi proventi, continuerà ad essere integralmente prodotta in Italia e, quindi, attratta nell’ambito del regime impositivo nazionale.

Quanto agli altri effetti sul gettito tributario dell’operazione, l’Agenzia delle entrate, per quanto riguarda l’imposizione diretta, rileva in via generale che il reddito delle società residenti, che è considerato reddito d’impresa da qualunque fonte provenga, è assoggettato a tassazione in Italia anche se prodotto all’estero. E’ altresì assoggettato a tassazione in Italia il trasferimento della residenza all’estero che comporti la perdita della residenza italiana; tale trasferimento  determina l’applicazione dell’imposta in base al valore normale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale (cosiddetta EXIT TAX, disciplinata dall’ art. 166 del TUIR e dalle relative disposizioni di attuazione), salvo che gli stessi non confluiscano in una stabile organizzazione italiana.

Per le società non residenti, il reddito d’impresa è assoggettato a tassazione in Italia solo se è qui presente una stabile organizzazione, che, pertanto, è condizione necessaria per poter considerare prodotto in Italia il predetto reddito d’impresa.

Il reddito riferibile a tale stabile organizzazione è assoggettato ad IRES e ad IRAP.

In assenza di una stabile organizzazione, la società non residente può essere assoggettata a tassazione, nei limiti delle direttive comunitarie (per i soggetti UE) o delle convenzioni contro le doppie imposizioni, per  altre tipologie di reddito (quali interessi, royalties, dividendi, plusvalenze), non riconducibili al reddito d’impresa, mediante ritenute a titolo d’imposta applicate dal soggetto erogante.

Ciò detto in termini generali, una valutazione circa eventuali perdite di gettito derivanti dal trasferimento all’estero della residenza fiscale della società in questione potrà essere effettuata solo in base alla analisi della situazione patrimoniale nonché dei dati contabili e fiscali della società ed, infine, dei termini precisi  in cui sarà effettuata la riorganizzazione del gruppo.

In particolare, qualora nell’ambito della riorganizzazione prospettata si determinasse la fuoriuscita dall’Italia di alcuni elementi patrimoniali, gli stessi sarebbero assoggettati a tassazione al valore normale secondo le ordinarie regole dettate in materia fiscale. Ciò avverrebbe, quindi, qualora alcuni cespiti attualmente presenti nel patrimonio di GTECH non fossero né attribuiti alla società di nuova costituzione di diritto italiano, né confluiscano nella eventuale stabile organizzazione facente capo alla holding inglese.

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’Agenzia rappresenta che le attività di gioco rese on-line nei confronti di  giocatori residenti in Italia sono  rilevanti nel territorio nazionale anche se il gioco è gestito da un soggetto estero. I giochi resi on line, in particolare, si configurano quali servizi elettronici e sono assoggettati alla aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.

Le prestazioni relative ai giochi, al di fuori della ipotesi sopra descritta, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, nn. 6) e 7) del DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, non determinano gettito, anche nella ipotesi in cui fossero territorialmente rilevanti in Italia.

Eventuali prestazioni non riconducibili né tra i servizi elettronici né tra le attività di gioco sono assoggettate ad IVA in Italia, in caso di operazioni “B2C”,  sulla base della residenza del prestatore e, in caso di operazioni “B2B”, sulla base della residenza del committente.

I criteri indicati portano a ritenere che eventuali perdite di gettito ai fini IVA, conseguenti dalla attività di riorganizzazione del gruppo GTECH potrebbero verificarsi solo in questa ultima ipotesi, ovvero qualora siano ravvisabili prestazioni generiche “B2C” trasferite alla nuova holding. Fattispecie di cui, allo stato attuale, non si intravedono i presupposti".