08 Settembre 2014


Stipendi pubblici, la Rai ha assicurato che rispetta il tetto

La risposta del sottosegretario all'Economia, Giovanni Legnini, all'interrogazione di Renato Brunetta

Con l’interpellanza urgente n. 2-00663 l’On. Brunetta pone quesiti in ordine alla società Rai SPA.In particolare si chiede:

• quali iniziative siano state poste in essere al fine di rendere integralmente esecutive le disposizioni di cui all'art. 2, comma 11, del D. L. n. 101 del 2013 e quale sia stato l'utilizzo delle informazioni raccolte dalla RAI;

• quale sia lo stato di attuazione delle disposizioni previste dal D. L. n. 66  del 2014, convertito nella legge n. 89 del 2014 in tema di limite massimo per il trattamento economico annuo omnicomprensivo per i pubblici dipendenti e per il personale delle società partecipate;

• se la RAI abbia provveduto ad adeguare le retribuzioni al nuovo limite dei 240.000 euro annui, ovvero se  sia stato rivisto il trattamento economico del relativo personale;

Al riguardo, nel richiamare quanto comunicato in sede di svolgimento delle   interpellanze n. 2-00353, n. 2-00400, n. 2-00434 e n. 2-00486 di analogo contenuto, svolte rispettivamente in data 10 gennaio,  13 febbraio, 7 marzo 2014 e  4 aprile 2014,  in  merito al primo punto si fa presente che la RAI ha provveduto all'invio delle informazioni richieste, secondo le disposizioni indicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica.         Pertanto, in conformità con le finalità dell'art. 60 del d.lgs. n.165 del 2001, le informazioni acquisite sono state utilizzate per il controllo del costo del lavoro pubblico. Le stesse sono state

da ultimo impiegate in occasione delle valutazioni necessarie per l'emanazione della normativa, in materia di limite massimo retributivo, nell'ambito di rapporti di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni.

 

Tali disposizioni prevedono che anche la Rai – analogamente agli enti pubblici economici, alle aziende che producono servizi di pubblica utilità, alle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate – sia obbligata, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, a “comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle  procedure  definite  dal Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il  predetto Dipartimento della funzione pubblica.”

La Rai, in adempimento ai citati obblighi di legge, ha provveduto a trasmettere nel termine previsto e secondo i criteri delineati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, tutti i dati richiesti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa col Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio.

Ciò premesso, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha  osservato che  l’articolo 60, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/01 “è evidentemente  finalizzato al solo rilevamento dei costi del lavoro pubblico e non prevede di per sé alcuna forma di pubblicità dei dati raccolti. La norma in questione non contempla, infatti, né la pubblicazione delle informazioni in sé, né giocoforza le eventuali modalità di tale pubblicazione, e soprattutto non riguarda specificamente i compensi dei conduttori, degli ospiti e degli opinionisti né tantomeno i costi di produzione dei programmi RAI. Ne consegue che il Ministero, a prescindere da quella che sarà la modalità di raccolta dei dati che deciderà di adottare, che in quanto tale non ha nessun effetto di rilievo concorrenziale, laddove decidesse di procedere di sua iniziativa alla pubblicazione di tali dati, è senz’altro nella condizione di ovviare all’insorgere delle problematiche di mercato paventate da questa Autorità attraverso la definizione di una procedura di divulgazione delle informazioni in forma anonima e aggregata per classi omogenee, con particolare riferimento alle categorie di collaboratori di maggior rilievo per la competitività dell’azienda”.

Si soggiunge, infine, che il contratto di servizio per il triennio 2013-2015 tra il MISE e la RAI è attualmente  in corso di perfezionamento.

Per quanto concerne il terzo quesito posto nell’interpellanza, la RAI ha precisato di aver adempiuto alle disposizioni recate dall’art 13 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con legge n.89/2014, che ha posto come nuovo limite massimo di retribuzione: 240.000 euro annui.

Tenuto conto che il limite massimo retributivo opera sull'intera annualità, occorrerà attendere la fine del 2014 per poter fornire una valutazione esaustiva del rispetto della disposizione.

            Infatti, le rilevazioni inerenti il costo del lavoro pubblico sono tutte acquisite a consuntivo e, pertanto, anche per la RAI la verifica sull'attuazione della norma sarà possibile solo il prossimo anno.

Si fa presente, inoltre, che l’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito nella legge n. 114 del 2014, al comma 4, così recita:

 ” A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”

Il citato decreto  è  in corso di predisposizione.

Si precisa, peraltro, che per quanto riguarda le società partecipate, il MEF, per il tramite del Dipartimento del Tesoro, ha già fornito precise indicazioni alle stesse in ordine alla necessità di adempiere agli obblighi di legge.

Sulla questione il Dipartimento della Funzione pubblica ha precisato che l’utilizzo dei dati comunicati dalla RAI con nota 27 marzo 2014, n. 4120 alla Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della Funzione Pubblica, con la specifica degli elenchi riepilogativi contenenti il costo annuo del personale utilizzato nell’anno 2013, in ottemperanza a quanto disposto dal succitato d.l. 101/2013, saranno utilizzati per conseguire le finalità previste dal Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di controllo della spesa. La disposizione che impone alla RAI l’obbligo illustrato si inserisce, infatti, nel contesto generale delle finalità volte al contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica.

Nello specifico l’articolo 58 del citato d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norma a fondamento del sistema del conto annuale, prevede che il Ministero dell’Economia e delle finanze, d’intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica, procedano all’acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per bilanci, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento ai costi del lavoro.

Per quanto, invece, attiene lo stato di attuazione di quanto disposto dal citato articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede, a decorrere dal 1° maggio 2014, come compenso massimo per il personale pubblico e delle società partecipate, un trattamento economico annuo onnicomprensivo pari a euro 240.000, si rappresenta che la norma è in vigore per tutte le amministrazioni destinatarie e non necessita di alcun provvedimento attuativo.

Rientra nella responsabilità di ciascuna amministrazione darne corretta applicazione, fermo restando l’obbligo di vigilanza da parte dei competenti organi di controllo.

Per quanto riguarda l’adeguamento ai tetti retributivi da parte degli organi costituzionali,

il Governo, sul punto, non essendo competente,  non può che rinviare alle comunicazioni rese dai medesimi Organi Costituzionali.