07 Agosto 2014


La convenzione Tirrenia e i collegamenti con la Sardegna

Ecco il testo dell’audizione svolta dal Sottosegretario Legnini in data 6 agosto 2014 presso la IX Commissione Trasporti poste e telecomunicazioni della Camera sulla revisione della Convenzione con Tirrenia-Compagnia Italiana di Navigazione SpA relativa ai servizi di collegamento marittimo con la Regione Sardegna

Si premette che la competenza primaria riguardante gli aspetti contrattuali con la Compagnia Italiana di Navigazione (CIN) è del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti essendo Parte contraente della Convenzione per l’esercizio dei servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori, rep. n. 54, sottoscritta con la CIN in data 18 luglio 2012. La Convenzione ha validità 8 anni e individua il corrispettivo per il servizio reso in euro 72.685.642 annuale (art. 7). Per gli aspetti relativi alla continuità territoriale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito dell’istruttoria per la revisione della citata Convenzione, ha coinvolto le Regioni interessate (Sardegna e Sicilia), che hanno formalmente manifestato il loro assenso.

Ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione l’attività di vigilanza viene svolta anche dal Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto di stretta competenza, in particolare relativamente ai riflessi sulla finanza pubblica inerenti esclusivamente le tratte svolte in regime di servizio pubblico, che beneficiano della sovvenzione. 
Per gli aspetti contabili si rappresenta che ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione la Società deve trasmettere ai Ministeri vigilanti, con cadenza annuale, il bilancio di esercizio approvato e, entro 60 giorni successivi all’approvazione  dello stesso, le risultanze della contabilità analitica, certificate da società di revisione contabile.
La verifica della corretta applicazione dei criteri di allocazione dei costi alle attività oggetto di Convenzione è, pertanto, demandata alla certificazione degli schemi di contabilità analitica  (allegato C alla Convenzione) prodotti dalla Società da parte della società di revisione. E’, infatti, a quest’ultima che spetta la  responsabilità del controllo sulla  veridicità  del bilancio  e sulle risultanze contabili.

STATO DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE
Richiesta della Società di attivazione clausola di salvaguardia ex art.9. 
La CIN ha presentato il 7 novembre 2013 istanza di attivazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 9 della Convenzione, chiedendo il ripristino delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie della società CIN” in quanto i dati economici gestionali del primo anno di esercizio hanno evidenziato uno scostamento significativo sia dei ricavi che dei costi del periodo di riferimento. 
La Società ha dichiarato - per il primo anno di esercizio (agosto 2012-luglio 2013) – un  disavanzo gestionale di circa 30 milioni di euro.

L’articolo 9 della Convenzione, in particolare prevede che, fermo il corrispettivo previsto a legislazione vigente, qualora si prospettino “scostamenti imprevedibili di carattere strutturale, in eccesso o in difetto” 
dei ricavi da attività in Convenzione riconducibili a crisi settoriale o squilibri di mercato che determinino variazioni dei volumi trasportati (merci, passeggeri e auto) ovvero modifiche dell’offerta del settore
dei costi (al netto dei costi per il carburante) riconducibili a introduzione di modifiche di norme che comportino costi aggiuntivi per la Società (inclusi quelli relativi a lavori obbligatori di adeguamento delle navi alle stesse nuove norme) ovvero modifiche dei costi e delle tariffe portuali ovvero eventi imposti dall’evoluzione tecnologica di settore che, comportando nuovi investimenti, modifichino la struttura dei costi 
 superiori al 3% rispetto a quelli specificati nell’allegato B della Convenzione, le parti “addivengono ad un accordo per ripristinare le condizioni di equilibrio” fermi restando gli stanziamenti previsti a legislazione vigente. A tal fine la Società elabora una “proposta di aggiornamento degli assetti e degli equilibri contrattuali, secondo i criteri di cui alla Delibera CIPE n. 111 del 2007”.

Proposta di modifica

Fermo restando il corrispettivo previsto a legislazione vigente per la Convenzione, la Società ha presentato una proposta di modifica della Convenzione che reca risparmi di costi stimati tali da far fronte al disequilibrio attuale e prospettico, come di seguito riportati: 

(Dati in migliaia di euro)
 
Vendita nave di riserva Aurelia    1.875       
Abolizione prolungamento Olbia Arbatax    1.702       
Impiego di navi con maggiore capacità di carico merci sulla Genova/Porto Torres    1.673       
Abolizione linea Cagliari/Trapani e corse aggiuntive in estate per la Palermo/Cagliari    1.797       
Linea Napoli/Cagliari: svolgimento della linea merci insieme a quella mista; effettuazione di due viaggi settimanali tutto l’anno    228       
Riduzione delle frequenze invernali della linea Civitavecchia/Arbatax/Cagliari (da giornaliera a trisettimanale)    7.139       
Sospensione linea merci Livorno/Cagliari nei periodo festivi    805       
Sospensione linea merci Ravenna/Catania nei periodo festivi    1.196       
Per la Ravenna/Catania, effetto cambio navi e scalo a Brindisi    3.355       
Pagamento del 50% del primo acconto del corrispettivo di convenzione anticipato (entro il mese di gennaio anziché marzo)    222       
Recuperi netti     19.992     

E’ stata, quindi, attivata una procedura istruttoria al fine della verifica delle sussistenza dei requisiti per l’attivazione della predetta clausola di salvaguardia, per l’analisi della situazione di squilibrio della Società, nonché l’esame delle proposte di modifica delle tratte e/o degli assetti proposti per il raggiungimento dell’equilibrio economico.
Risultanze dell’istruttoria
Le parti contraenti (MIT/CIN)  ai sensi del citato articolo 9, hanno accertato la sussistenza delle condizioni per l’attivazione della clausola di salvaguardia previsti dalla Convenzione tenuto conto anche che:
le clausole della Convenzione, e quindi anche l’individuazione dei parametri di cui all’allegato B, sono state predisposte alla fine del 2009- inizio 2010;
la procedura di privatizzazione è iniziata nel quarto quadrimestre del 2010 e si è conclusa nel primo semestre del 2011 con l’assegnazione  CIN e la sottoscrizione del contratto di acquisto a luglio del 2012;
si è dovuto attendere circa un anno il necessario nulla osta dell’Antitrust (giugno 2012);
solo con il predetto nulla osta si è verificata la condizione dell’efficacia del contratto di trasferimento del ramo di azienda a CIN e si è potuto procedere alla sottoscrizione della Convenzione.
 
Relativamente all’istruttoria inerente l’analisi dello squilibrio, i Ministeri vigilanti hanno richiesto alla Società idonea documentazione (dati certificati) atta a dimostrare le condizioni di squilibrio economico finanziario della gestione e l’eventuale adozione di misure di riequilibrio prima del termine dell’aggiornamento ordinario previsto dall’art. 8 della Convenzione vigente alla fine del primo periodo regolatorio (2015).

La società non ha potuto produrre i dati certificati relativi all’anno 2013, non essendo ancora approvato in quel momento il relativo bilancio.
Ciò premesso, tenuto conto della grave situazione finanziaria e del pesante squilibrio economico delle tratte in servizio rappresentato dalla Società, si è convenuto di acconsentire all’aggiornamento della Convenzione a condizione però dell’assicurazione da parte della Società:
che i risparmi di spesa che si realizzano dalle modifiche apportate alla Convenzione siano tali da  garantire l’equilibrio prospettico della gestione e la Società non deve avere null’altro da pretendere per il primo periodo regolatorio in corso; 
dell’impegno a produrre  i dati di contabilità analitica di cui all’allegato C della Convenzione per singola tratta, certificati  dalla società di revisione, relativi al primo periodo regolatorio, che dimostrino il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione.
Qualora dai dati di consuntivo presentati per il primo periodo regolatorio ai sensi dell’art. 8 della Convenzione emerga una sovracompensazione per effetto dei risparmi di costo derivanti dal nuovo assetto dei servizi, le maggiori somme erogate saranno recuperate attraverso la decurtazione della successiva rata di corrispettivo.
Stante quanto sopra, la procedura istruttoria si è conclusa con l’assenso alle modifiche richieste dalla Società. 
Le modifiche proposte hanno trovato l’assenso anche delle Regioni interessate Sardegna e Sicilia.

Procedura di approvazione delle modifiche alla Convenzione

In  osservanza della normativa vigente in materia e delle previsioni contenute nella Convenzione in oggetto, il MEF ha suggerito che:

MIT e CIN stipulino un Accordo ai sensi dell’art. 9 della Convenzione (clausola di salvaguardia), nel quale sono esplicitate le puntuali modifiche alla Convenzione.

Segue decreto interministeriale MIT/MEF di approvazione del predetto Accordo da trasmettere alle Regioni interessate ai fini dell’acquisizione formale della  intesa (già pervenuta in sede di istruttoria con note ufficiali).

Le modifiche alla Convenzione vengono approvate con le stesse modalità  previste per l’approvazione della Convenzione, in considerazione del combinato disposto dei citati art. 19 ter del D.L. n.  135 del 2009, art. 1, comma 5 bis, lett. f), del D.L. n 125 del 2010 e  art. 6, comma 19, del D.L. n. 95 del 2012 nonché  della sentenza della Corte Costituzionale n. 230/2013. 

Il decreto viene firmato dai Ministri concertanti, una volta acquisite le intese delle Regioni;

L’Accordo approvato viene comunicato alla Commissione europea.