12 Aprile 2018


Intervento in occasione dell'incontro di studio "Violenza di genere"

Roma, Sala Conferenze della Biblioteca Nazionale Centrale

Onorevole Presidente del Senato,
on. le Vice Presidente della Camera Maria Edera Spadoni ,
Autorità,
Colleghi Consiglieri,
Signori magistrati,
Signore e Signori,

L’incontro di questi due giorni segue una lunga e intensa attività istruttoria svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura e in particolare della Sesta e della Settima Commissione.

Voglio ringraziare per questa iniziativa e per l'importante lavoro che oggi e domani  presentiamo e con voi discutiamo,  i componenti delle predette Commissioni, i rispettivi Presidenti Paola Balducci, che  ha voluto  e ha molto lavorato per realizzare questo evento, e Nicola Clivio che ha guidato il lavoro degli ultimi mesi che ci ha portato sin qui. Eguale ringraziamento rivolgo al suo predecessore Claudio Galoppi, perché sotto la sua presidente questo lavoro è stato avviato e che ha poi continuato a sostenere quale relatore, a Renato Balduzzi che ha dato impulso all'avvio della pratica consiliare assumendo insieme ad altri la funzione di relatore, alla consigliera San Giorgio, vice presidente della sesta e costante  sostenitrice dello sforzo consiliare. Un ringraziamento rivolgo, infine, al nostro Ufficio Studi e in particolare alla dott.ssa Pina Guglielmi per il prezioso lavoro svolto.

Un particolare ringraziamento voglio formulare a Elisabetta Casellati, che come consigliere donna ha sostenuto l'iniziativa ed oggi qui, quale Presidente del Senato, impreziosisce queste due giornate di riflessione e confronto.
L'iniziativa del Consiglio e le produzioni che seguiranno a questi due giorni di lavoro vogliono costituire testimonianza della non più rinviabile necessità di fare ciascuna delle istituzioni, e ciascuno di noi, la propria parte per rafforzare in concreto e con i fatti l'esigenza di contrastare, prevenire e reprimere il fenomeno della violenza contro le donne. A noi spetta provare a farlo, insieme a ciascuno dei magistrati, dalla prospettiva
della giurisdizione, una necessità avvertita ben prima del drammatico rincorrersi dei terribili fatti di cronaca che hanno segnato gli ultimi anni.
Come tutte le determinazioni consiliari, tuttavia, una risoluzione sulle misure organizzative in materia di reati di genere, poneva tre ordini di questioni di metodo che hanno rappresentato altrettante sfide, a mio parere vinte da questo organo di governo autonomo.

La prima questione risiedeva nell’esigenza di svolgere un’attenta opera di monitoraggio, per verificare quante e quali tecniche di contrasto investigativo verso i reati sentinella del femminicidio fossero già state ideate e implementate. Così, pure, occorreva capire quanto la magistratura italiana fosse sensibile sul piano dello sviluppo di specifiche competenze al contrasto ai reati di genere. Infine, un’attenta ricognizione dei dati relativi agli Uffici giudiziari nei singoli distretti, poteva fare luce anche sulla dimensione culturale del fenomeno in sé, sulle sue radici ambientali, territoriali e sociologiche. Tutti elementi utili, questi, per predisporre risposte efficaci e capillari.

La seconda questione di fondo era quella di individuare il limite entro il quale esercitare le prerogative consiliari, evitando di  invadere il campo della decisione giudiziaria e dell’attività requirente.
Rispettare questa linea di demarcazione tra intrusione non dovuta nell’attività giudiziaria e supporto efficace alle soluzioni organizzative era questione delicata e non agevole da risolvere. Nella definizione delle misure organizzative più adatte per un efficace contrasto ai reati di genere, ci siamo mossi attingendo ad un metodo ed un'ispirazione ormai  consolidati in questa consiliatura. Questa iniziativa, infatti, costituisce uno dei frutti più preziosi dello sforzo complessivo di implementazione e diffusione della cultura organizzativa e della specializzazione degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti che abbiamo prodotto in questa consiliatura e di cui daremo compiuto conto nel corso di un'importante iniziativa conclusiva nel prossimo mese di giugno, sulla base di un programma che la settima commissione sta elaborando.

In terzo luogo, il CSM si è proposto, sin dal principio dei lavori in materia, di utilizzare nelle sue elaborazioni le migliori energie di cui dispone la magistratura, e voglio ringraziare per questo il procuratore aggiunto Maria Monteleone la cui competenza e passione sono a tutti note, e nel contempo coltivare un dialogo interdisciplinare, di comunicare con gli altri poteri dello Stato e le altre istituzioni,  con le associazioni del volontariato e gli altri saperi. In definitiva per favorire un approccio integrato alle sfide della giurisdizione, che per il contrasto alla violenza di genere è una necessità inderogabile.

Di qui, la intensa collaborazione con la Commissione inquirente attiva in Senato nel corso della passata legislatura e con il Dipartimento delle Pari Opportunità. E voglio ringraziare per la collaborazione prestata la Sen. Puglisi, la sottosegretaria Boschi, l'on.le Annibali, la dott.ssa Boda; da questa impostazione è anche derivata la costanza del dialogo e delle audizioni in Commissione delle associazioni e delle rappresentanze delle
vittime dei reati.
È da questa chiave metodologica che ci si è' predisposti per favorire l’apertura delle porte dell’interpretazione di un fenomeno che si contrasta anche nelle scuole,  con la cultura intesa in senso largo, nella formazione, nelle realtà locali e  in tutte le dimensioni sociali dell’esistente in cui le differenze di genere vanno comprese nel loro significato pieno e non secondo ottiche distorte, vetuste, non di rado frutto della violenza delle parole, dei termini dell’uso indebito e discriminatorio della forza.

Gli esiti dell’istruttoria informativa negli Uffici giudiziari, di cui i Consiglieri relatori daranno conto nel corso della giornata, si sono rivelati quanto mai preziosi.
Hanno confermato come ci sia ampia disparità di scelte e di soluzioni; a volte una scarsa permeabilità alla nuova cultura giudiziaria del diritto penale della persona offesa. Sono state registrate situazioni nelle quali vi è poca o nessuna traccia del problema nell’organizzazione degli uffici di procura e nel Tabellare del giudicante, o al suo esatto opposto:  quelle di uffici che hanno provveduto a curare  la predisposizione misure organizzative e  di sistemi integrati di allerta sulle situazioni che rischiano di sfociare in reati di genere.

In alcuni casi già si sono compiuti fertili passi nella direzione della collaborazione profonda tra le agenzie della prevenzione, le forze dell'ordine e gli Uffici di Procura e di Tribunale.

Gli esiti del monitoraggio, dunque, hanno rafforzato la consapevolezza del CSM su un dato: la lotta ai delitti di genere, mediante l’impiego delle strategie giudiziarie, costituisce un’urgenza indifferibile e rappresenta anche un elemento di misurazione del grado di civiltà del nostro ordinamento. Come molte delle questioni complesse che segnano questo nostro tempo, la violenza di genere richiede certo un’azione integrata su più piani. Il coinvolgimento di altre  e diverse agenzie e funzioni,  deve accompagnarsi al lavoro sulla buona organizzazione degli Uffici giudiziari. Ridurre la questione alla sola prospettiva della pretesa punitiva costituisce un imperdonabile errore. Come pure  rimane imprescindibile basare anche la repressione penale su un’analisi matura e profonda del
fenomeno per definirlo e comprenderlo nelle sue più articolate implicazioni.

La violenza verso le donne, infatti, è esercitata non solo con frequenza disarmante, ma anche con modalità e secondo schemi di perpetrazione diversificati tra di loro . E se una matrice unitaria è possibile rintracciare, essa è da individuare  nella dimensione culturale. Individuabili nelle  due componenti principali di svalutazione e degradazione e nell’intento e modalità di sopraffazione,  esercizio di un potere in chiave di violenza psichica e fisica, l’approfittamento nei riguardi di una persona che si percepisce in posizione di minorità e di subalternità. Si tratta di fenomeni che non risparmiano nessun contesto: dalla famiglia, ai luoghi di lavoro, dai contesti di svago alla dimensione delle grandi metropoli, dai luoghi del disagio e della marginalità alle fasce sociali del benessere, della cultura, dello spettacolo e della moda.

Vi è, in tutti questi ambiti, l’esercizio di gesti discriminatori, di meccanismi escludenti, di più o meno sottili metodi di marginalizzazione, svalutazione e impoverimento della figura femminile che costituiscono i segnali preparatori, il brodo di coltura che consente la perpetrazione della violenza e della sopraffazione brutale.
Altrettanto complesse sono le conseguenze dirette ed indirette che sorgono dagli atti di violenza. Vanno certamente ricordati i riflessi drammatici sulla tenuta dei nuclei familiari e, in particolar modo, sui minori. Come pure, occorre rammentare la assoluta drammaticità delle violenze in danno delle donne migranti che, non solo si realizzano a scapito delle deboli tra i deboli, ma divengono sovente, per varie ragioni, atti discriminatori violenti nei confronti dei più fragili minori - che smarriscono la loro protezione - e sono destinate a rimanere impunite quando non del tutto sconosciute.

Se si muove da queste premesse, vi è da riflettere a fondo sugli strumenti di cui dispone la magistratura italiana, il che, per evidenti ragioni, è un profilo su cui ritengo di dover svolgere qualche osservazione necessariamente sintetica, anche considerando che gli autorevoli e competenti  relatori  ed interventori di questi due giorni di lavoro svilupperanno ogni aspetto dei temi ai quali mi sto riferendo e di molti altri.
Il Consiglio superiore della Magistratura ha svolto il censimento su vasta scala di cui dicevo. Le apposite misure organizzative che andranno apprestandosi potrebbero sortire effetti virtuosi in una duplice prospettiva: per un verso, favorire piena consapevolezza dell’incidenza del fenomeno su base territoriale; dall’altra, tali soluzioni sono il preludio a tendenze alla specializzazione dei magistrati ordinari.
La trattazione sistematica dei procedimenti in tale delicata materia richiede un necessario collegamento tra funzione di prevenzione ed efficacia della tutela giudiziaria. Soprattutto, si può rendere praticabile quell’approccio integrato al problema che consente di offrire risposte adeguate alla complessità delle conseguenze, cui mi riferivo in precedenza.
È opportuno, ad esempio, che il dialogo tra diversi soggetti della giurisdizione sia intenso, costante ed efficace.

Le competenze della Procura della Repubblica, del Tribunale dei minorenni, dei giudice tutelare, dei giudici della cognizione possono venire in gioco alternativamente o simultaneamente, con riguardo ai medesimi fatti criminosi. Soprattutto, è molto avvertita la necessità che gli uffici requirenti siano posti in condizione di apprestare risposte efficaci, perché le violenze sulle donne sono non di rado consumate in serie, o possono essere anticipate da comportamenti spia o persino dai citati episodi delittuosi - sentinella, che segnalano, cioè, il possibile verificarsi di una progressione criminosa che è opportuno interrompere, agendo in prevenzione.

Del resto, i reati di genere si segnalano anche perché pongono in rilievo l’esigenza di impiegare risorse processuali e mezzi di contrasto relativamente nuovi, al cui complesso, peraltro, posso soltanto fare riferimento generico in questa sede.
Evidenze e studi, nonché l’analisi di legislazione comparata, evidenziano come per fronteggiare le pratiche di violenza, morale o fisica, nei riguardi delle donne, debbano valorizzarsi strumenti di carattere preventivo che facilitino, innanzitutto, la conoscibilità di condotte e vicende che rischiano, altrimenti, di rimanere confinate nell’ombra delle cifre occulte. Molteplici cause disincentivano la denuncia e non di rado ciò costituisce il
preludio a quella progressione nella gravità delle conseguenze che segna la distanza tra un episodio odioso, ma ancora riparabile, ed atti criminali dalle conseguenze irrimediabili.

È in questo quadro che si inserisce, peraltro, un dibattito assai intenso sui margini di applicabilità degli schemi di giustizia riparativa, da ultimo introdotti nel nostro ordinamento con la disciplina recata dall’art. 162 - ter del codice penale. Del pari discussi sono i problemi correlati alla c.d. “vittimizzazione secondaria” e cioè al rischio che il processo e gli atti che lo introducono,  divengano la sede di aggravamento dell’umiliazione o della lesione della dignità della persona offesa.
Sempre sul piano degli strumenti normativi sulla cui applicabilità ed efficacia si è molto dibattuto in passato, meritano un riferimento a parte le misure interdittive che sulla falsa riga dei restrictive orders degli ordinamenti anglosassoni, possono risultare efficaci nel disporre limitazioni alla libertà di soggetti di cui sia nota la capacità offensiva, alla luce di dinamiche e rapporti che hanno già manifestato segni di criticità o abbiano dato luogo persino a precedenti eventi delittuosi.
D’altra parte, è l’intero sistema giuridico nazionale a mostrare segni di profonda mutazione, a riprova dell’allarme sociale determinato dalla violenza nei riguardi delle donne, ma anche al predisporsi graduale di argini e protezioni contro il suo proliferare. È ad esempio per via della violenza verso il genere femminile che ha fatto capolino, in Italia, la nozione di vittima debole o vulnerabile, in forza dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 212 del 2015.
Dunque, segnali di trasformazione dell’ordinamento che inducono il Consiglio Superiore ad orientare la propria attività e le funzioni di governo dell’ordine giudiziario, vi sono indubitabilmente. Tanto più che ormai il ruolo della vittima dei reati va ottenendo crescente tutela anche nel processo penale: si pensi all’istituto dell’opposizione all’archiviazione che è presidiato da un termine più lungo di quello ordinario, in occasione
di reati contro le persone.
E sempre nella stessa logica, il sistema ha innovato la disciplina del gratuito patrocinio già nel 2013, ammettendovi la vittima per reato di violenza, a prescindere dai limiti reddituali generalmente previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002.

Di fronte a questi frammenti di una mutazione sistemica del nostro ordinamento, anche in sede di tutela e protezione dei diritti della vittima di reato di genere, il Consiglio Superiore della Magistratura è unanimemente orientato nel senso che l’attività di contrasto ai reati contro le donne, così come tutte le violenze connesse a temi di genere, si possono fronteggiare con un’attività di coordinamento e leale collaborazione tra magistratura, forze dell'ordine, servizi socio-assistenziali sul territorio, autorità amministrative.

Occorre, come già detto, tenere a mente che la scommessa più importante da vincere ha a che fare con la modifica della coscienza collettiva, l’incisione su un immaginario comune dei rapporti tra generi che affonda le proprie radici in arcaici e retrivi convincimenti.
Le soluzioni normative che si sono sviluppate nell’ultimo decennio in tale direzione, evidenziano l’esigenza di non cedere alla tentazione di risolvere il tutto con il diritto penale e con l’innalzamento delle sanzioni edittali.
Questo convincimento trova già una risposta in quel che ha fatto il Consiglio. Inoltre, si sono sviluppate, non a caso, ipotesi quali quelle dei “programmi di prevenzione organizzati dai servizi di assistenza”, che sono indirizzate a finalità di prevenzione e contenimento dei fenomeni violenti. Posso anticipare che l’analisi e lo sviluppo della protezione delle donne di fronte agli atti violenti, verrà svolta dal CSM cercando di individuare le soluzioni organizzative del lavoro degli uffici giudiziari in ciascuna delle seguenti quattro fasi: preventiva, cautelare,  processuale e successiva alla sentenza.
In ciascuno di questi quattro ambiti verrà certamente alla luce che molte delle possibilità di difesa sociale contro la piaga della violenza familiare e verso le donne, sono legate alla capacità di sostenere i centri anti-violenza e le case rifugio.
Come sovente capita di osservare, allora, dietro ad un apparente problema di repressione penale, si cela, in realtà, la necessità di alimentare la protezione sociale e il sistema di Welfare di cui si prospetta la profonda ed ineludibile relazione con la fruizione dei diritti di libertà e l’essenziale tutela del principio fondamentale di non discriminazione.

Concludo queste mie considerazioni introduttive rinnovando i miei più sentiti ringraziamenti e il mio più vivo apprezzamento per tutti coloro che si sono appassionati e che hanno speso le loro energie e competenze per questo lavoro così importante è prezioso. Presto la commissione settima definirà le linee guida rivolte agli uffici giudiziari italiani , avvalendosi delle elaborazioni sin qui prodotte e dei risultati di questi due giorni di confronto. E per questo ringrazio ciascuno dei relatori e tutti coloro che interverranno per fornire il loro contributo.
Il CSM, che ho avuto l'onore di guidare in questi anni,  sotto la guida attenta e i consigli preziosi del Capo dello Stato, il quale non ha mancato di   riservare la sua attenzione anche su questa importante iniziativa consiliare, provvede a scrivere un'altra bella pagina nel segno di un indirizzo  consiliare sempre più attento alla qualità e all'efficacia della risposta alla crescenti domande di giustizia.  Lasciatemi sottolineare questa   Costante ispirazione che ci animato con una punta di orgoglio. Il nostro  pensiero non può che andare alle troppe  donne  vittime  di violenza. La nostra coscienza,  soprattutto quella di noi appartenenti  al genere maschile,  deve animarci  costantemente nella vita quotidiana e nell'esercizio delle nostre funzioni  per fare tutto ciò che è possibile e necessario per contrastare questo cancro che corrode la nostra vita collettiva, le nostre relazioni personali e sociali, il senso di umanità e di giustizia.

Grazie a tutti voi e buon lavoro.