25 Maggio 2017


Intervento del Vice Presidente al seminario presso la Corte Costituzionale in occasione della visita in Italia di una delegazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Roma, 25 maggio 2017

lllustri Presidenti,

Autorità,

Signore e Signori,

rivolgo a tutti i presenti un caloroso saluto anche da parte dell’intero Consiglio Superiore della Magistratura italiano e un sentito ringraziamento per aver reso possibili queste ricche e stimolanti giornate di lavoro cui prenderanno parte relatori di statura ed autorevolezza non comuni.

Nel sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma, due giorni di riflessione e dibattito sui diritti e i valori fondamentali nel dialogo tra la Corte di Giustizia e le Corti supreme italiane, costituiscono una straordinaria occasione di confronto.

La partecipazione – ed anzi la convinta adesione all’organizzazione del seminario - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura rappresenta una innovativa scelta di metodo sulla quale vorrei brevemente soffermarmi .

In base alle attribuzioni scolpite nell’articolo 105 della Carta fondamentale, infatti, il Consiglio non è un organo giurisdizionale, fatta eccezione per le prerogative della sua Sezione disciplinare. Inoltre, i suoi componenti nascono tutti da un’investitura elettiva; dunque, la legittimazione è ben diversa, per sua propria natura, da quella delle Corti che dialogano su questioni e temi epocali per il futuro del continente.

Il Consiglio Superiore italiano si è dotato, grazie alla recente riforma del suo Regolamento, di un nuovo complesso di norme, il Capo XII, intitolato ai Rapporti del Consiglio con le istituzioni internazionali.  

E’ il segno dell’avvertita rilevanza di un ruolo, quello del CSM,  proiettato verso la comune cultura giudiziaria europea; si tratta di un elemento dell’integrazione continentale di carattere decisivo, al cui consolidamento il governo autonomo italiano intende prendere parte attivamente - come dispone l’articolo 88 dello stesso Regolamento interno - “con la promozione di iniziative di collaborazione con la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e con la Corte europea dei diritti dell’Uomo”.

Ma è l’intero complesso delle funzioni tradizionali del CSM che va declinato e orientato a favorire il dialogo tra le Corti e la tutela dei diritti fondamentali nel continente. E ciò innanzitutto sostenendo il raccordo dell’ordine giudiziario nel sistema a rete che vede protagoniste le Corti europee e nazionali.

Inoltre, l'articolato sistema del governo autonomo, dispone di   spazi che meritano di essere ulteriormente esplorati: si pensi alla possibilità,  per il Consiglio, di definire assetti organizzativi degli uffici capaci di valorizzare gli spazi e le condizioni tabellari più favorevoli perché vi sia terreno fertile per il dialogo con le Corti e sollecitarne la massima diffusione degli esiti; una funzione assai rilevante, questa, specie perché il confronto giurisprudenziale multilivello fatalmente alterna momenti di osmosi e divergenze tra la magistratura ordinaria e le giurisprudenze sovranazionali.

Anche  l'esercizio della funzione di valutazione di professionalità,  i criteri di conferimento degli incarichi direttivi, nonché la definizione delle linee guida per la formazione dei magistrati alla Scuola Superiore della Magistratura, meritano di essere orientati nella direzione del rafforzamento dello spazio giurisprudenziale  comune.

In sintesi, tutte le prerogative del CSM, nel plasmare l’ordine giudiziario, sono incise dall’esigenza di contribuire a che gli strumenti di dialogo con le Corti europee si sviluppino armoniosamente, il che implica un progressivo coinvolgimento del governo autonomo nello studio e nel dibattito sul rinvio pregiudiziale, sulle tecniche e sui limiti dell’interpretazione conforme.

2. È opinione comune tra gli studiosi dell’integrazione europea e del costituzionalismo continentale che sia decisivo l’investimento sulle capacità e le attitudini dei giudici a livello diffuso. Un tema, questo, che incide almeno quanto le capacità integrative delle Corti supreme nazionali e dei giudici costituzionali nello sviluppo del dialogo con la Corte di Giustizia e con la Corte europea dei diritti dell’Uomo.

Il terreno delle clausole finali della Carta dei diritti fondamentali è un teatro determinante. Il valore ermeneutico e di diretta applicazione delle disposizioni finali risiede anche nel prevenire il potenziale stridere tra le disposizioni che prevedono i diritti fondamentali. Le clausole finali della Carta possono guidare l’interpretazione giudiziaria, prima ancora che si palesi la possibile antinomia tra la norma europea e il principio fondamentale statuale.

In particolare, la portata dell’articolo 51 è fissata nella nota formula limitativa finale: “esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione”.

Senza invadere il merito di quanto verrà  discusso già nelle relazioni di questa mattinata, vale  la pena di rilevare che un’interpretazione estensiva di tale formula è in grado di proiettare le disposizioni della Carta dei diritti su tutti i casi in cui si profilano elementi di sovrapposizione con il diritto dell’Unione; dunque, non solo quando il singolo ordinamento svolge ed attua le disposizioni o le pronunce del diritto europeo.

Questo primo piano di possibili divergenze e convergenze interpretative, tuttavia, impone certamente una cultura comune e diffusa del giudice nazionale, tale cioè da raccordare e rendere omogenea l’interpretazione della clausola.  Connessa a tale questione, vi è anche quella che concerne l’applicazione della clausola nei rapporti tra privati (è la c.d. dimensione orizzontale) e il profilo applicativo nel rapporto tra individuo e Stato (c.d. applicazione verticale).

Su entrambi i versanti, il sistema italiano può svolgere significativi passi in avanti sulla certezza, l’uniformità, la prevedibilità delle pronunce dei giudici ordinari. Non si deve dunque lasciare il compito del dialogo soltanto alla Corte Suprema di cassazione e alla Corte costituzionale.

3. Con riferimento, poi, agli articoli 52 e 53 della Carta,  vi è sempre una questione di metodo da tenere salda: essa risiede nel fatto che i diritti non vengono in gioco in una sfera di astratta solitudine, ma divengono sempre oggetto di contrapposizione con altre situazioni giuridiche soggettive.

Inoltre, la migliore dottrina europea insegna che la comparazione per massima estensione dei diritti fondamentali è, nei fatti, raramente praticabile. E ciò proprio perché la dinamica dei diritti, il loro effettivo confliggere, apre faglie continue che impongono operazioni di bilanciamento e di compenetrazione reciproca.

4. Si giunge così alla disposizione dell’articolo 53 della Carta, quella sorta dalle ceneri del c.d. “principio di non regressione”.

Si tratta di un’ulteriore regola  che fa fronte alle ipotesi di concorrenza o competizione tra livelli di tutela dei diritti fondamentali.  La tradizionale interpretazione della clausola, da parte della Corte di Giustizia, è volta a garantire due obiettivi: l’effetto utile all’interno dell’Unione Europea e il rispetto delle disposizioni costituzionali degli Stati membri; tutto ciò all’insegna del fine ultimo di elevare la tutela dei diritti riguardati dalla Carta.

E’ la contrapposizione tra il bene dell’uniforme interpretazione del diritto dell’Unione e le ipotetiche circostanze in cui gli standard di protezione di un diritto risultano più ampie a livello di disciplina costituzionale di uno Stato membro.

Simili evenienze, cui forse possono ascriversi i casi Taricco e Melloni, rinviano al valore centrale che assumono la certezza, la prevedibilità e l’uniformità del diritto europeo.

Mi limito ad osservare che, da un lato quello della prevedibilità del diritto in materia di libertà fondamentali è uno snodo cruciale dello sviluppo dell’Unione; d’altro lato, l’interpretazione anche occasionalmente regressiva dei livelli di protezione dei diritti negli stati membri rischia di alimentare una duplice considerazione: lo sgretolamento della tradizione garantista della Costituzione di ciascuno Stato e, al contempo, una possibile delegittimazione dello stesso percorso di integrazione dell’Unione.

La soluzione di questo problema, evidentemente, deve interrogare tutte le Corti e l’intero ordine giudiziario.

E qui la capacità di dialogo tra le tecniche decisorie, l’elaborazione di scelte processuali che coinvolgono tutti i giudici, a livello diffuso, si fa indispensabile. Prevenire questa possibile collisione tra un maggior livello di protezione a livello nazionale e l’esigenza di uniforme applicazione del diritto dell’Unione, può divenire possibile elaborando soluzioni che, progressivamente, spingano verso l’alto la protezione dei diritti e delle libertà nello spazio europeo.

Una sfida di tale portata, che di certo animerà il confronto durante queste due giornate, vuole essere raccolta da un Consiglio Superiore della magistratura che aspira ad incidere sugli elementi nuovi della cultura delle giurisdizioni.

Essi già si intravvedono come i segni di una stagione diversa del Costituzionalismo continentale capace di concorrere al rilancio delle istituzioni e dello spazio giuridico europeo.

Dalla piena ed integrata tutela dei diritti fondamentali passa, dunque, la costruzione di un’effettiva cittadinanza europea. Si tratta di un'obiettivo  cui tutte le istituzioni continentali, quindi anche quelle giudiziarie, sono chiamate a contribuire.

Ed è con questo auspicio che auguro  a tutti Voi buon lavoro.