da diversi anni che il dibattito politico e parlamentare sottolinea
l’esigenza di una modifica della disciplina delle intercettazioni
telefoniche, essendo venute in evidenza alcune criticità nel loro
utilizzo e nella loro diffusione. L’interesse di gran lunga prevalente,
che ha mosso gran parte delle forze politiche di entrambi gli
schieramenti, è stato quello della tutela della riservatezza delle
persone,molte volte violata anche in danno di chi non era indagato ed
era estraneo alle attività di indagini. L’unica vera istanza proveniente
da una parte della pubblica opinione era e rimane questa, l’esigenza
cioè di tutelare l’immagine, l’onorabilità, la privacy di chi,
legittimamente, abusivamente o casualmente captato nei colloqui
telefonici, si fosse ritrovato esposto alla dannosa pubblicità della
propria vita privata sui mezzi di comunicazione a grande diffusione.
Occorreva un intervento legislativo non semplice perché il diritto
costituzionalmente garantito alla tutela della vita privata e alla
libertà e segretezza delle comunicazioni (artt. 2 e 15 Costituzione)
vanno bilanciati con altri precetti, di eguale rango costituzionale,
quelli della libertà di stampa e del diritto di (e all’) informazione
(art. 21 Costituzione), dei principi dell’obbligatorietà dell’azione
penale (art. 112 Costituzione), del giusto processo (art. 111
Costituzione) e del dovere dello Stato di garantire ai cittadini la
sicurezza personale (art.117 Costituzione comma 2 lett.h).
L’auspicato intervento riformatore si è rivelato vieppiù complesso in
virtù della necessità di non derogare, attenuare o compromettere alcuni
dei suindicati principi a discapito di altri, non soltanto perché la
lesione di uno di essi si porrebbe in contrasto con la Carta
Costituzionale ma anche perché solo il loro integrale rispetto, da
attuare con un assetto normativo armonico, costituisce garanzia di
rispetto dei principi di democrazia, libertà, legalità e dei diritti dei
cittadini alla corretta e integrale informazione, alla sicurezza e al
rispetto dei loro diritti soggettivi individuali e collettivi.
L’intervento normativo si è rivelato ancor più difficile in presenza
delle note anomalie del sistema dell’informazione nel nostro Paese, del
rilevante tasso di criminalità organizzata e di reati contro la
pubblica amministrazione, della difficoltà in atto da molti anni nei
rapporti tra la magistratura inquirente e i titolari di funzioni
pubbliche elettive e non.
Ci provò il Governo Prodi nella passata legislatura con un suo DL, che
fu approvato dalla Camera dei Deputati quasi all’unanimità (con sette
astensioni) e con la convergenza dei gruppi dell’attuale maggioranza di
centrodestra, del nostro Gruppo e di quello dell’IDV, che realizzava
un accettabile equilibrio tra i valori e gli interessi in gioco.
Ci hanno provato diversi gruppi e singoli parlamentari in questa
legislatura con diversi DDL aventi un contenuto tra loro divergenti,
fino a quando l’attuale Governo ha deciso di presentare un suo DDL già
esaminato dalla Camera e oggi al nostro esame in seconda lettura.
Ricordo che il Gruppo del PD al Senato ha presentato due testi, quello
n. 932 a firma dei Senatori Casson, Finocchiaro ed altri, e quello n.
718 a firma dei senatori Della Monica ed altri di contenuto
sostanzialmente analogo. Le proposte del nostro Gruppo avevano
esattamente l’ambizione di affrontare e risolvere i problemi che ho
evidenziato all’inizio, relativi alla tutela della riservatezza delle
persone, all’eliminazione degli abusi nell’uso e nella diffusione delle
intercettazioni, salvaguardando appieno la libertà di stampa e il
diritto all’informazione, il pieno e corretto utilizzo di tale
importante strumento di ricerca della prova nell’azione di contrasto
alla criminalità comune e organizzata, alla responsabilizzazione in
capo ad un magistrato inquirente e al personale a ciò delegato
nell’obbligo di non diffondere le intercettazioni prima che esse
diventassero pubbliche sulla base delle regole processuali, della
distruzione e divieto di diffusione delle comunicazioni irrilevanti per
le indagini. Una linea di intervento chiara alla quale si è
contrapposto il DDL del Governo e della maggioranza , che ha portato
oggi qui all’esame dell’aula del Senato, dopo un lungo iter in 2a
Commissione, un impianto normativo inaccettabile e peggiorativo financo
del testo licenziato in prima lettura dalla Camera.
Riassumo i punti, ormai noti, che sono per noi inaccettabili e per
modificare i quali ci batteremo con determinazione con i nostri
emendamenti e con la forza dei nostri argomenti, che trovano un ampio
consenso nel Paese, nonché ricorrendo a tutti gli strumenti
regolamentari a nostra disposizione.
1 Innanzitutto vengono posti limiti e condizioni di ammissibilità delle
intercettazioni del tutto inaccettabili. L’art. 1 c. 10 rappresenta un
superamento solo apparente, ma non reale del richiamo agli evidenti
indizi di colpevolezza quale presupposto per l’autorizzazione delle
intercettazioni (ma anche delle videoriprese e dell’acquisizione di
tabulati). Di fatto si reintroduce tale improprio requisito di
legittimità in forma di presupposti individualizzanti (art.267, comma 1,
lettere b) e c)) e di parametro interpretativo alla cui stregua il
giudice deve valutare la sussistenza di gravi indizi di reato (cfr. il
richiamo agli artt. 192, commi 3 e 4 e 195 comma 7).
L’attribuzione al giudice collegiale del tribunale distrettuale della
competenza ad autorizzare le intercettazioni, determinerà non solo la
paralisi degli uffici giudiziari distrettuali ma paradossalmente
favorirà le fughe di notizie in violazione della privacy, in quanto gli
atti di indagine saranno messi a disposizione di un numero più esteso
di persone e dovranno “viaggiare” non poco per raggiungere la
destinazione. Inoltre, l’attribuzione al giudice collegiale della
competenza ad autorizzare le intercettazioni è chiaramente
asistematica, considerando che il giudice monocratico può disporre non
solo di misure cautelari personali, ma può anche irrogare un ergastolo,
in sede di rito abbreviato.
Ancora, la previsione dell’assenso scritto del Procuratore della
Repubblica quale condizione di ammissibilità della richiesta di
intercettazione da parte del pubblico ministero, con inevitabili
ricadute negative sulle indagini e sull’efficienza dell’amministrazione
della giustizia, costituisce un evidente ulteriore passo verso la
gerarchizzazione delle procure.
Altresì gravemente lesiva dell’azione investigativa è la prevista
limitazione temporale della durata delle operazioni captative (60 gg.
per i reati ordinari con massimo di 15 gg. di proroga in casa),
eccessivamente restrittiva e del tutto inadeguata alla complessità di
accertamento di taluni reati.
Altrettanto irragionevole appare il divieto di utilizzazione delle
intercettazioni in altri procedimenti – salvo riguardino reati efferati,
quali quelli distrettuali, quelli di pedopornografia o quelli di
criminalità organizzata - o anche nello stesso procedimento, qualora il
fatto sia diversamente qualificato e per esso non ricorrano i
presupposti per le intercettazioni.
Si consideri, altresì, che la (peraltro limitata) esclusione dei soli
reati distrettuali (si escludono dalla deroga persino i delitti di
criminalità organizzata di cui all’art. 407, c. 2, lett a c.p.p. o
quelli per cui l’arresto in flagranza è obbligatorio ex art. 380
c.p.p.) dalla disciplina dei limiti di durata e dei presupposti delle
intercettazioni (basterebbero i sufficienti indizi di reato) è del
tutto insufficiente, in quanto le intercettazioni per i reati satellite
(necessarie soprattutto all’inizio delle indagini) sarebbero comunque
precluse..
L’estensione (art. 266, c.p.p. come modificato dall’art. 1 comma 9
d.d.l.) a tutte le intercettazioni ambientali, a prescindere dal luogo
in cui si svolgano, del requisito della necessaria finalizzazione alla
osservazione dell’attività criminosa in corso (oggi previsto solo per
ambientali da svolgersi in luoghi di privata dimora), oltre a
depotenziare le attività di indagine, comporterà che non sarà mai
possibile ottenere autorizzazioni ad intercettazioni ambientali per
indagare su un reato già commesso, sia esso anche un omicidio o una
strage. Un’assurdità palese anche per un’altra ragione: l’A.G. indaga
per definizione sui reati già commessi, quasi mai per finalità di
prevenzione.
Un chiaro vulnus al principio di ragionevolezza deriva
dall’equiparazione alle intercettazioni, quanto al regime di
ammissibilità, dell’acquisizione dei dati di traffico telefonico o
telematico, che in quanto relativa ai soli dati “esterni” e non invece
al contenuto delle comunicazioni, non può in alcun modo essere assistita
dalle stesse garanzie né essere soggetta alle medesime limitazioni
previste per le intercettazioni (art. 1 comma 9) .
(La nuova disciplina rischia, peraltro, di violare il diritto alla
difesa di cui all’art. 24 Cost.) nella misura in cui, diversamente dalla
normativa attuale (art. 132, comma 3, codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al d. lgs. 196 (2003 e succ. mod.), impedisce
alle parti private di richiedere al fornitore, in taluni casi, anche
in virtù del decreto motivato del pubblico ministero, l’acquisizione di
tabulati utili alla dimostrazione della fondatezza della propria tesi
difensiva).
La disposizione, volta a sanzionare con la reclusione da 6 mesi a 4
anni, l’utilizzo (in assenza del consenso dell’interessato) di
registrazioni (effettuate fraudolentemente) di conversazioni alle quali
l’autore abbia partecipato o sia stato presente (emendamento cosiddetto
D’Addario), priva i cittadini della stessa possibilità della tutela
giurisdizionale dei diritti, in violazione dell’art. 24 Cost., in quanto
consente di utilizzare le suddette registrazioni solo “nell’ambito”
di procedimenti giurisdizionali e non anche nelle fasi precedenti,
quando cioè si debbano acquisire prove per denunciare, ad es. un
estorsore o uno stalker.
Nel contesto delle innovazioni sopra ricordate, particolare
preoccupazione destano la procedura di ammissione, i limiti temporali
di durata e la quasi soppressione di fatto delle intercettazioni
ambientali. L’attribuzione al Tribunale del capoluogo di distretto in
composizione collegiale, del potere autorizzatorio, seppur differito di
un anno, implicherà un accrescimento di incombenze burocratiche e di
passaggi procedimentali (che già si verificheranno per applicare altre
condivisibili disposizioni, quali quelle relative alla gestione della
riservatezza delle registrazioni e alla tenuta dei registri) di enormi
proporzioni.
L’autorizzazione all’utilizzo dello strumento di indagine delle
intercettazioni, dovrà essere scritta e motivata dal P.M., condiviso e
sottoscritto dal Capo dell’Ufficio, inviato unitamente all’intero
fascicolo delle indagini al Tribunale competente, a volte distante
centinaia di chilometri, con dispendio di risorse e di tempo per il
personale; dovrà essere esaminata da un collegio dopo tutte le
registrazioni di rito negli uffici, dovrà essere nuovamente
trasportato alla Procura richiedente e così per le successive proroghe
degli esigui termini di durata previsti. Un numero incalcolabile di
magistrati inquirenti e giudicanti, di personale delle cancellerie e
coadiuvanti, autisti etc. maneggerà le richieste e i fascicoli, li
trasporterà, li depositerà occupando un tempo di lavoro enorme, e
rendendo oggettivamente concreto il rischio della violazione del
segreto, con la paradossale conseguenza che la tutela della riservatezza
sarà più a rischio in futuro rispetto alla disciplina vigente. Il tutto
per attuare un principio di controllo ex ante delle condizioni di
ammissibilità che sarebbe molto più semplicemente conseguibile con altre
più ragionevoli misure. Relativamente alla previsione della ristretta
durata delle attività di indagine, per rimediare ad un’estensione a
volte irragionevole e costosa delle operazioni captative, si
introducono limitazioni temporali inaccettabimente brevi che di certo
non coincideranno con la tempistica imprevedibile nella commissione
dei reati, rendendo così le indagini casuali o inefficaci. Che cosa
succederà se le attività criminose si consumeranno dopo l’ora X di
scadenza della possibilità di intercettare, è facile immaginarlo.
Così come è facile prevedere che con i sofisticati sistemi a
disposizione della criminalità, i tempi di commissione dei delitti
saranno parametrati ai rischi di essere intercettati o meno entro i
limiti temporali prefissati autolesionisticamente dal legislatore. E
non si dica che tali rischi non valgono per i reati di mafia e
terrorismo. Costituisce un dato notorio che durante le indagini si
perviene all’individuazione delle attività illecite proprie della
criminalità organizzata attraverso l’accertamento di reati comuni ,
quali le estorsioni, l’usura, le truffe, il traffico di stupefacenti
etc. Comprimere in misura così vistosa le indagini su tali reati ,
significa fare un regalo alle bande criminali organizzate.
Risibile, se non fosse che si tratta di questione molto seria, è la
soluzione adottata per limitare le intercettazioni ambientali, uno
strumento di indagine molte volte prezioso e risolutivo per
l’accertamento di reati gravi. Subordinare il ricorso a tale strumento
di indagine alla condizione che nel luogo si sta commettendo un reato,
significa annullare di fatto la possibilità di disporre intercettazioni
ambientali.
2 -Particolarmente gravi sono le disposizioni che riguardano la libertà
di stampa e il diritto dei cittadini all’informazione
Sul punto cruciale relativo alla libertà di informazione, la prima
significativa limitazione del diritto di cronaca deriva
dall’inasprimento delle pene per la rivelazione illecita di atti coperti
da segreto (art. 1, c. 26, con un massimo di sei anni di reclusione) o
per la pubblicazione arbitraria di atti processuali (con la previsione
dell’arresto fino a 30 giorni – già oggi previsto- o dell’ammenda fino a
5.000 euro, 10.000 nel caso di pubblicazione di intercettazioni,
tabulati, video-riprese) nonché dall’estensione della responsabilità da
reato dagli enti (in particolare i giornali) ai sensi del d. lgs.
231/2001, che possono giungere fino a 464.000 euro, limite massimo che
la maggioranza propone di ridurre con apposito emendamento dopo le
proteste degli editori. Ma la modifica più significativa nel testo
licenziato dalla Commissione riguarda la disposizione di cui all’art.1
c.5, che precludeva finanche la pubblicazione per riassunto (o nel
contenuto: v. abrogazione art. 114, c. 7 c.p.p.) degli atti di
indagine, ancorché non più coperti da segreto, fino alla conclusione
delle indagini o al termine dell’udienza preliminare. Tale vulnus del
diritto di e all’informazione era peraltro aggravato dal divieto di
cui all’art. 1, comma 5, cpv. “2-ter” , della pubblicazione anche per
riassunto o nel contenuto, delle richieste e ordinanze emesse in
materia di misure cautelari, della documentazione e degli atti relativi
ad operazioni captative anche laddove non sussista il segreto
investigativo, così precludendo totalmente la cronaca giudiziaria
relativamente a fatti di interesse pubblico. A fronte della gravità e
abnormità di tali disposizioni e dopo la generalizzata protesta della
stampa italiana, la maggioranza si è orientata a tornare, con una delle
proposte emendative presentate, al testo della Camera ‘consentendo’ la
pubblicazione per riassunto, il che attenua ma non elimina la grave
lesione alla libertà di stampa.
I suddetti divieti appaiono tanto più incompatibili con gli artt. 21
Cost. E 10 CEDU, ove si consideri il rilevante inasprimento
sanzionatorio previsto dal disegno di legge per i reati in materia di
pubblicazione degli atti, che rischia di inibire del tutto la libertà
di stampa e quindi di privare i cittadini del diritto a ricevere
informazioni su fatti di rilievo generale.
Ove poi si consideri che tale rilevante inasprimento sanzionatorio non è
neppure riferito a condotte lesive della privacy delle parti
processuali o dei terzi estranei alle indagini, ben si comprende come
questa scelta non possa in alcun modo giustificarsi neppure in ragione
dell’esigenza di tutelare beni giuridici di rilievo costituzionale, ma
appaia nettamente in contrasto con gli artt. 21 Cost. e 10 della
Convenzione europea dei diritti umani e funzionale soltanto a privare i
cittadini del diritto di e all’informazione.
Ciò è peraltro asseverato dalla previsione , di cui all’articolo 1,
comma 8, della sospensione obbligatoria (anche) del giornalista dalla
professione, in ragione della sua iscrizione nel registro degli
indagati per violazione del divieto di pubblicazione, qualora l’organo
titolare del potere disciplinare ravvisi elementi di responsabilità e
ritenga il fatto grave (art. 115, co. 2, c.p.p., modificato dall’art. 1,
co. 8, ddl). Norma, questa, che viola la presunzione di innocenza e
rischia peraltro di avere un effetto deterrente rispetto al diritto di
cronaca.
2 Altre disposizioni molto discutibili sono quelle relative alle
intercettazioni indirette e casuali a carico dei parlamentari e loro
collaboratori, alla speciale disciplina prevista per gli agenti dei
servizi, all’introduzione dell’astensione obbligatoria del Giudice e
sostituzione del P.M. che abbiano pubblicamente rilasciato
dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli, alla fissazione
di tetti di spesa per le intercettazioni ripartiti tra il livello
nazionale, distrettuale e circondariale e altre disposizioni minori.
Alle gravi preoccupazioni espresse da noi e provenienti dal Paese, la
maggioranza e il Governo hanno tentato di porre rimedio con gli
emendamenti depositati nei giorni scorsi in vista dell’avvio della
discussione in Aula. Senonché, alle limitate e insufficienti proposte
in senso migliorativo del testo licenziato dalla Commissione, quasi del
tutto coincidenti con il ripristino del testo approvato in prima lettura
alla Camera, si è aggiunta una disposizione, quella relativa alla
riscrittura delle disposizioni transitoria, che rischia, se approvata,
di far saltare o nella migliore delle ipotesi aggravare un numero non
quantificabile di procedimenti pendenti. Infatti, sulla base di detto
emendamento, gran parte delle ”novelle” recate nel testo in discussione
si applicano anche ai procedimenti pendenti, quindi a tutti i
procedimenti. Quale impatto avranno ad esempio le disposizioni
sull’astensione obbligatoria di Giudici e P.M., il nuovo regime di
utilizzabilità delle intercettazioni, la durata delle stesse, oltre i
limiti previsti nel testo, sui provvedimenti ancora in fase di indagine
o udienza preliminare o dibattimentale?
È facile immaginare la carica demolitrice di tale abnorme
diposizione, contrastante, come mai avvenuto prima, con il principio
del tempus regit actum in un numero enorme di procedimenti, compresi
quelli di più stringente attualità relativi a diffusi fenomeni di
corruzione che tanto sconcerto hanno determinato nell’opinione
pubblica.
E quali effetti produrranno le norme restrittive del diritto di cronaca
sugli atti già resi pubblici o disponibili ai difensori delle parti?
Dunque, il testo e gi emendamenti che la maggioranza e il Governo
chiedono a quest’Aula di approvare in questi giorni, costituiscono un
pasticcio normativo, con disposizioni confuse e dannose, che castrano
irrimediabilmente i più efficaci strumenti di indagine, che
affievoliscono in modo inaccettabile il diritto all’informazione come
mai era avvenuto nella nostra storia repubblicana, che oggettivante
renderanno più agevole delinquere e più difficile scoprire e perseguire
chi delinque.
Si voleva accrescere la tutela e il rispetto della riservatezza delle
persone e noi eravamo e siamo d’accordo. Ma sarà davvero così con i
viaggi da fare per ottenere le autorizzazioni, la moltiplicazione degli
occhi e delle mani sui fascicoli segreti delle indagini, la pur fondata
esigenza di distruggere le intercettazioni irrilevanti entro tempo
ristretti che determinerà la necessità di una loro selezione e quindi
visione o ascolto alla presenza dei difensori?
E chi garantirà la correttezza del riassunto da pubblicare, la sua
lunghezza, la sua idoneità a riferire la completezza dei fatti anche
nell’interesse degli indagati?
E che cosa ne sarà di questa nuova categoria di atti che in virtù
delle disposizioni processuali sarà pubblica ma non sarà pubblicabile
sulla stampa? Quali saranno le nuove modalità diffusive di
informazioni non pubblicabili ma di enorme interesse per l’opinione
pubblica? E che succederà quando tali atti pubblici ma non
pubblicabili saranno pubblicati dalla stampa straniera? Dovremo andare
all’estero per esser informati sui fatti del nostro Paese o potremo
utilizzare i moderni strumenti telematici, internet, per attingere
informazioni dall’estero e per rimediare al divieto di pubblicazione
in Italia, sanzionato con il carcere?
E che ne sarà delle indagini nelle quali si scoprirà, magari a
distanza di anni, che il delitto fu consumato il primo o il centesimo
giorno successivo alla cessazione della possibilità di proseguire
nelle intercettazioni?
E quali saranno i prezzi che dovremo pagare in termini di sicurezza e
di tutela delle vittime dei reati, quando fra alcuni anni avremo
contezza del fatto che imputati di estorsioni o usura in realtà
appartenevano alle molte mafie del nostro Paese ma ciò non fu possibile
accertarlo?
Insomma, gli interrogativi sono tanti e coinvolgono interessi
rilevantissimi che hanno a che fare con i fondamenti della nostra
democrazia e del nostro stato di diritto.
La realtà è che di fronte a noi vi erano e vi sono due linee chiare
per affrontare e risolvere problemi che esistono:
a) quella di limitare fortemente le intercettazioni e quindi
l’efficacia delle attività di indagine, con oggettivo indebolimento
della sicurezza dei cittadini e del contrasto alla criminalità di ogni
genere, nonché di comprimere la libertà di stampa;
b) quella di vietare e bloccare la diffusione delle intercettazioni
abusive o estranee alle indagini e ai procedimenti penali,
responsabilizzando e sanzionando magistrati, polizia giudiziaria e
personale per la violazione del segreto d’ufficio e la
strumentalizzazione nell’uso e nella diffusione delle intercettazioni
non rilevanti per fini di giustizia, in tal modo tutelando la
riservatezza dei cittadini e la corretta ed efficiente amministrazione
della giustizia. Noi sosteniamo questa seconda linea, che rappresenta
ciò che i cittadini chiedono.
Voi avete scelto la prima strada, quella che indebolirà ulteriormente
il nostro già collassato sistema giudiziario e costituirà il più grave
attacco alla libertà di stampa mai concepito nella storia repubblicana.
Ecco perché abbiamo il dovere sacrosanto di contrastare in ogni modo
questo disegno di legge, con tutti i mezzi democratici a nostra
disposizione in Parlamento e nel Paese.
Si è svolto un lavoro molto approfondito e puntuale in Commissione
giustizia e per questo ringrazio i colleghi che con grande passione e
competenza hanno affrontato, prospettando puntualmente, ogni aspetto di
questo controverso provvedimento.
Non ci avete voluto ascoltare, non avente inteso accogliere neanche le
più ragionevoli delle proposte. Avete scelto di tirare dritto, di
sconquassare l'impianto investigativo del nostro Paese che si è
consolidato e perfezionato nel corso degli anni e di cui pure il Governo
si vanta in coincidenza di questo o quell'operazione di cattura di
latitanti o di operazioni di polizia particolarmente incidenti sulle
attività criminose. Non ci avete voluto ascoltare, non avete voluto
ascoltare l'allarme di tutta la magistratura. Ascoltate almeno il serio e
fondato allarme del Procuratore Nazionale antimafia, di tutte le forze
di polizia, di tutti i giornalisti, gli editori, gli scrittori e gli
intellettuali del nostro Paese e soprattutto delle vittime dei reati. Se
non lo farete, vi assumerete una gravissima responsabilità nei
confronti dell'intero nostro Paese.
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