07 Luglio 2017


Il Vice Presidente apre con un indirizzo di saluto il convegno “I precedenti” organizzato sotto il patrocinio dell’Accademia dei Lincei

Intervento di saluto del Vice presidente Giovanni Legnini al Convegno presso l’Accademia dei Lincei Roma, Accademia Nazionale dei Lincei

Saluto e ringrazio il Professor Alberto Quadrio Curzio e l'Accademia dei Lincei che, come di consueto, si fa carico di ospitare momenti di riflessione di così elevato valore.
Saluto con affetto il Professor Natalino Irti, che presiede la sessione antimeridiana del convegno odierno. A lui va la mia gratitudine per l'invito e per la sua non comune capacità di promuovere stimolanti eventi di confronto; incontri come quello di oggi possono proiettare in avanti riflessioni di notevole portata, non solo per i giuristi. E ciò sarà certamente possibile grazie alla presenza di illustri ed autorevoli relatori che prenderanno la parola nel corso della giornata. A loro ed a tutti i componenti dell’Accademia dei Lincei presenti in sala rivolgo il mio saluto.

Tra gli argomenti che toccano la teoria generale e la logica giuridica, quello relativo ai precedenti giurisprudenziali rappresenta uno snodo cruciale, costellato da una rilevante quantità di questioni aperte, che meritano approfondimento e letture capaci di segnare nuove traiettorie.
Rifuggo, quindi, dal tentare un’elencazione esaustiva delle implicazioni che derivano dal tema del precedente nel nostro ordinamento. A me è stato conferito il graditissimo compito di rivolgere soltanto un cenno di saluto a questo consesso di studiosi e giudici il cui valore mi esime dal tentare di andare a fondo nella materia; ritengo opportuno, invece, proporvi, seppur con poche e sintetiche riflessioni, il punto di vista, sul rilevantissimo tema oggetto del convegno, dell'Istituzione che mi onoro di rappresentare, alla quale spetta, ai sensi dell’articolo 105 della Costituzione, di aver cura dell’ordine giudiziario: parlo ovviamente del Consiglio Superiore della Magistratura.

La crescente considerazione del precedente giudiziario, innanzitutto, sta progressivamente determinando una forma di integrazione tra i sistemi di diritto continentale e quelli di Common Law, in cui il regime dello stare decisis riveste un ruolo determinante nel sistema.
Le cause di tale progressiva ibridazione vanno rintracciate, tra le altre, nel ruolo preminente assunto, nel processo di integrazione europea, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di Giustizia dell’Unione. A tale processo deve aggiungersi l'attenzione crescente rivolta dalla dottrina all’argomentazione fondata sul diritto giurisprudenziale e, in generale, al nuovo diritto costituzionale che viene ridefinito proprio attraverso il circuito delle Corti e dal dialogo tra gli arresti dei giudici nazionali e sovranazionali.
Tutto ciò accade nel mentre prosegue - e anzi si acuisce - la crisi della legislazione e, in generale, della normazione, della sua capacità di regolare i rapporti sociali e conferire loro un accettabile grado di  certezza e stabilità.
La capacità previsiva, quel “predire originario” – felice formula evocata da Natalino Irti - della norma astratta di matrice liberale è andata indebolendosi, determinando incertezza e grave sofferenza della sovranità nazionale e della rappresentanza parlamentare, con la conseguenza di caricare di crescenti ed inedite responsabilità l'interprete.

Di qui l'incremento di valore dei precedenti giurisprudenziali, presi per mano dall’esercizio della funzione nomofilattica delle Corti superiori, che è andato guadagnando campo, fermi restando, tuttavia, i vincoli costituzionali; primo fra tutti il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge.
Un processo, quello del crescente peso dei precedenti, che è andato sviluppandosi anche in virtù di puntuali scelte del legislatore, ad esempio nell'introdurre nell'ordinamento processuale filtri e specifici profili di inammissibilità delle impugnazioni che non vantino ragionevoli possibilità di accoglimento, ad un primo sommario scrutinio, sulla scorta appunto dei precedenti.
Ed è proprio la scalata del precedente nel sistema processuale, a porre con forza due questioni principali di ordine non solo teorico, ma eminentemente pratico: la selezione del precedente utile; la necessità di ordinarne l’impiego, la funzione e gli effetti.
Sullo sfondo, assume poi rilievo l'influenza decisiva dell'informatica giuridica e della digitalizzazione dei processi e delle banche dati contenenti gli stessi precedenti giudiziari.
La questione dell’individuazione del caso giudicato nel passato è, dunque, di portata fondamentale e, a sua volta, si riflette nei rapporti tra i diversi gradi di giudizio e sul concetto stesso di nomofilachia.
Le rilevanti implicazioni di teoria generale e le trasformazioni che investono l’ordinamento, saranno certamente trattate in profondità nel corso della mattinata. D'altronde, già dalla lettura degli studi preparatori a questa giornata, si ricavano stimoli preziosi e molteplici suggestioni.
A me preme soltanto sottolineare la complessità nell'opera di individuazione della pluralità di controversie aggiudicabili in base ad un medesimo principio di diritto; dall’altro lato, l’impiego delle tecniche di spoglio per rendere efficace il controllo di ammissibilità ai sensi dell’art. 348 –bis, primo comma, impone di stabilire quando l'impugnazione “non abbia ragionevole probabilità di essere accolta” e dunque può, e anzi deve, fondarsi su precedenti conformi.
Aggiungo che al tema del precedente conforme da individuare non è estranea neanche l’altra grande questione che si è fatta sempre più stringente nel tempo che viviamo: è la frontiera che collega la scelta del precedente conforme alla gestione dei flussi di contenzioso, ai tempi di definizione, alle tecniche di individuazione dei casi risolvibili attraverso il medesimo principio di diritto.
Proprio perché i precedenti si presentano come una massa enorme ed informe di dati e di informazioni sugli orientamenti delle Corti, la loro corretta e completa lettura non può essere affidata solo alla tecnica della selezione, dell'indicizzazione e della “massimazione”.
Non si tratta, a tale ultimo proposito, soltanto di agire per valorizzare le straordinarie potenzialità della tecnologia digitale nell'amministrazione della giustizia e nel rapporto tra le parti del processo e il giudice; è vero che tale rafforzamento sembra assicurare una sorta di democratizzazione nell'accesso ai dati e alle informazioni sulle fonti e sui precedenti. Ma residua intatto il tema del criterio di scelta e dei suoi effetti.

Ebbene, la produzione consiliare di linee guida e suggerimenti in materia organizzativa negli ultimi due anni è andata sviluppandosi proprio considerando tale scenario complesso e per molti aspetti nuovo.
Innanzitutto, con le risoluzioni contenenti linee guida su diversi rilevanti temi, quali l'impiego delle intercettazioni, le tecniche di risoluzioni delle istanze di protezione internazionale, il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ed altro, il CSM ha scelto di posizionarsi, con la produzione di soft law in materia organizzativa per gli uffici giudiziari , su un piano di assoluta modernità. Si tratta di una delicata attività regolatoria che si colloca proprio sul versante del coordinamento tra potestà organizzative e tecniche selettive del precedente, in vista del recupero di un accettabile grado di prevedibilita e leggibilità delle decisioni.

Ma la lunga e profonda riflessione su questi istituti, ha consentito al Consiglio Superiore della Magistratura di giungere ad una conclusione di metodo generale che è esplicitata a chiare lettere nella delibera approvata dal  Plenum proprio nella serata di ieri, relativa allo spoglio e alla motivazione semplificata in grado di appello.
Seppur con pochissime considerazioni, mi pare opportuno cogliere l'occasione per fornire una chiave di lettura di tale innovativo indirizzo consiliare in tema di linee guida, giacché esse incidono non poco sulla forza dell’impiego dei precedenti giurisprudenziali.
Gli obiettivi di fondo che gravitano intorno a questi tentativi di conferire effettività alle disposizioni di legge che implicano l’uso del precedente conforme, sono relativi alla certezza dei rapporti giuridici, alla ragionevole prevedibilità degli esiti e dei tempi del processo.
Si tratta della consapevolezza per cui la funzionalità e il rendimento degli strumenti di filtro introdotti nel codice di procedura civile, principalmente nel 2012, sono correlati allo sviluppo contestuale di nuove ed idonee regole organizzative per il processo d’appello.
Di qui, appunto, la scelta del Consiglio Superiore con la risoluzione di ieri di indirizzare la trattazione del processo secondo obiettivi razionali di gestione, facendo ricorso allo spoglio generalizzato di tutti gli atti introduttivi dell’impugnazione civile.
Ecco, dunque, che l’efficacia combinata degli istituti di filtro e di idonee misure organizzative di gestione del contenzioso in appello e in Cassazione, può segnare un decisivo balzo in avanti sulla durata media della definizione delle controversie. La nomofilachia, il valore dei precedenti e l'uniforme interpretazione delle norme giuridiche, sono destinate ad essere significativamente influenzate dai modelli organizzativi, dalle tecniche decisorie e di stesura delle motivazioni e dal modo con il quale le decisioni vengono rese disponibili sulla rete.
Ma accade anche il contrario, poiché senza il compimento del giudizio di uniformità e di conformità, è impossibile condurre lo spoglio a fini di concentrazione (più gravami improntati allo stesso argomento giuridico), o a fini di selezione di ammissibilità (appelli che non meritano ictu oculi accoglimento perché mirano a sovvertire acquisiti e indubbi orientamenti del giudice di legittimità).

Si tratta, dunque, di un'attività che proietta il giudice dello spoglio in quel mondo largo di cui cercavo di tracciare i contorni in precedenza. Un contesto in cui la tecnica di individuazione del precedente conforme sia a fini argomentativi che preclusivi, si fa dirimente.
Il che riconduce alla fondamentale consapevolezza che padroneggiare gli strumenti che servono all’individuazione del caso conforme rappresenta una delle chiavi di volta perché questi istituti di cui si è dotato l’ordinamento, dispieghino gli effetti sperati sulla ragionevole durata del processo, oltre che sulla progressiva stabilizzazione del precedente giudiziario quale faro per determinare le aspettative che il singolo atto introduttivo del processo può far sorgere nella parte.
In questo contesto, le funzioni consiliari in punto di organizzazione ed il pieno utilizzo delle potenzialità della tecnologia digitale non potranno mai ambire ad incidere (né dovrebbero) sull'attività interpretativa del Giudice; ma oggi si atteggiano a fattori “non più comprimari”; al contrario, si rivelano essenziali lungo la via di sviluppo dell’ordinamento giuridico in trasformazione.
Da quanto delineato emerge la conferma che il tema del “precedente” si atteggia in tutta la sua decisività per le grandi incognite del mondo del diritto che animano il nostro tempo.
La posta in palio è la prevedibilità, la ragionevolezza, quel minimo di aspettative razionali che ci si può attendere anche nelle attività umane e nelle scienze sociali. Nel lungo periodo, si tratta dunque di agire per conferire rinnovata fiducia ed affidabilità alla funzione giudiziaria ed in definitiva allo sviluppo democratico del nostro Paese.
Sono certo che un passo importante in tale direzione sarà compiuto grazie alle riflessioni e alle fertili indicazioni che Voi oggi sarete di sicuro capaci di fornire.
Ed è con tale auspicio che auguro a tutti voi buon lavoro, ringraziandovi ancora per avermi attribuito l'onore di aprire i Vostri lavori.