02 Marzo 2016


Csm, Legnini: l'intervento al convegno dedicato alla Corte di Cassazione

L’intervento del vicepresidente del CSM, Giovanni Legnini al convengo dedicato alla Corte di Cassazione e al suo ruolo delineato dall’articolo 111 della Carta fondamentale. Un evento che fa seguito a una serie di iniziative scientifiche promosse dal Consiglio. Una bella occasione per dare lustro al disegno di complessivo rilancio della cultura giudiziaria da parte del governo autonomo. Il tutto a partire dallo stato di salute della Suprema Corte di Cassazione, che è al centro di profonde riflessioni e confronti da lungo tempo

Signor Presidente della Corte costituzionale,

Onorevole Ministro,

Primo Presidente,

Procuratore Generale,

Illustri relatori,

Autorità

Signore e Signori,

1. Il tema della funzione nomofilattica e lo stato di salute della Suprema Corte di Cassazione è al centro di profonde riflessioni e confronti da lungo tempo. Un dibattito che si è svolto in parallelo con la crescente esigenza di certezza del diritto vivente che contraddistingue gli ordinamenti giuridici contemporanei.

Non è dunque un caso che questa occasione di confronto collochi al centro dell’attenzione la Corte di Cassazione e il suo ruolo delineato dall’articolo 111 della Carta fondamentale.

L’Assemblea Generale, convocata lo scorso 25 giugno dal Presidente Santacroce, rappresenta l’ultimo di una lunga serie di incontri, convegni, seminari, iniziative e studi multidisciplinari che hanno fatto oggetto di indagine la posizione della Corte Suprema, ed in special modo i problemi della sua organizzazione e del suo funzionamento.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, cogliendo l'urgenza di favorire uno sbocco propositivo a tale prolungato dibattito, talvolta confinato solo entro sedi specialistiche e dottrinarie, muove dal presupposto per cui la soluzione dei fattori di crisi che affliggono la Corte rappresenta un tornante decisivo anche per le responsabilità dell’organo di governo autonomo.

Rivolgo dunque un sentito ringraziamento alla Presidente Maria Rosaria San Giorgio, direttrice dell’Ufficio Studi del CSM, cui si deve, tra l’altro, l'intuizione sul momento cronologico, rivelatosi quantomai opportuno, in cui dare vita a questo convegno. D'altronde, la composizione della platea, la qualità dei relatori, la contemporanea presenza di qualificate rappresentanze del Governo, del Parlamento, della Corte Costituzionale, e formulo i migliori auguri di buon lavoro al Presidente Paolo Grossi, rende questo evento una sede unica. Grazie anche alla presenza del Ministro Andrea Orlando, dei Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, Onorevole Ferranti e Senatore D’Ascola, che saluto e ringrazio, oggi si può muovere un deciso avanzamento nella definizione di soluzioni condivise.

Esprimo la mia riconoscenza ai magistrati dell’Ufficio Studi che hanno reso possibile la riuscita di un evento che si ascrive alla nutrita e stimolante serie di iniziative scientifiche promosse dal Consiglio. Un’attività, questa, che dà lustro al disegno di complessivo rilancio della cultura giudiziaria da parte del governo autonomo.

2. La nomofilachia rappresenta un decisivo strumento per conferire certezza ai rapporti giuridici. E’, ormai, urgente precisare gli intenti riformisti e tentare di condurre la Suprema Corte al limite estremo del proprio spazio di virtuosa organizzazione a legislazione vigente.

La novità della posizione espressa con forza dal Primo Presidente Giovanni Canzio all'inaugurazione dell'anno giudiziario e che, ne sono certo, non mancherà di ribadire e rafforzare oggi, è proprio questa: coniugare intervento legislativo, di cui oggi potranno essere delineati i contributi, e progetti organizzativi realizzabili a legislazione vigente per avviare una straordinaria operazione di abbattimento del gigantesco carico di procedimenti arretrati che gravano sulla Suprema Corte. E ciò partendo dalla consapevolezza che l'impedimento principale al pieno dispiegarsi della funzione nomofilattica è costituito proprio dall'eccesso di procedimenti, che non trova eguali in altri ordinamenti europei.

 La stagione è propizia perché forse mai come in questa fase storica sembrano convergere i percorsi di riforma avviati dal legislatore, il processo di autoriforma intrapreso dal Consiglio Superiore, i propositi di autoriforma nel contesto di un rinnovato dialogo tra le giurisdizioni. Al riguardo mi sia consentito rivolgere un particolare ringraziamento ai Presidenti Pajno e Squitieri che, nel corso delle rispettive relazioni inaugurali dell'anno giudiziario delle magistrature amministrativa e contabile, hanno a loro volta sottolineato  la non rinviabile necessità di meglio garantire il controllo degli indirizzi giurisprudenziali da parte delle giurisdizioni superiori.

Le giurisdizioni - e il plurale non è casuale poiché è mio convincimento che il profilo riguardi appunto anche quelle speciali e sovranazionali - sono quotidianamente investite da una questione di estrema rilevanza. Il peso delle decisioni, gli effetti delle pronunce, amplificano sempre di più il contributo che esse sono chiamate a fornire alle richiamate esigenze di certezza del diritto ed accrescono, al contempo, la necessità di conservare o di recuperare uno spazio di consenso collettivo intorno alla figura e alla funzione dei giudici.

Ed è noto che il margine di consenso che circonda il potere giudiziario ha a che fare con la sua legittimazione, che appare e si misura in modo diverso da quella che concerne altre istituzioni, in specie quelle rappresentative ed elettive. 

La natura diffusa dell'ordine giudiziario, l’accesso per pubblico concorso alla magistratura, la soggezione dei magistrati soltanto alla legge, sono fondamentali presupposti per intendere la portata della costante legittimazione che deve circondare la funzione giudiziaria. Talvolta, proprio l’estrazione non elettiva del magistrato, che dunque non gode dell’investitura che in genere fonda la legittimazione delle assemblee legislative, parrebbe non giustificare gli effetti di decisioni che assumono valenza generale; così può condursi all’estremo una tensione che, nell’immaginario collettivo, sgretola il consenso e la fiducia nell’ordine giudiziario. 

Di qui la necessità di sostenere la percezione di terzietà, d’indipendenza, di autonomia di giudizio. E la necessità di cogliere a fondo l'intreccio tra la funzione nomofilattica e la crescente domanda di certezza, effettività, prevedibilità, efficenza che si rivolge nella direzione della giurisdizione.

3. L’affermazione della certezza dei rapporti giuridici, un tema affascinante, gravido di molteplici implicazioni, oggi richiede risposte a quesiti antichi e impone di raccogliere nuove sfide.

Il giurista Giuseppe De Thomasis, dopo aver avuto accesso alle principali cariche dell'amministrazione e della magistratura nel Regno delle Due Sicilie, nel 1832, ebbe a scrivere che: “le nazioni le quali non hanno una legislazione certa, coordinata, e fatta direm così a un getto solo, non debbono aspirare nè a sicurezza nè a concordia tra le diverse classi dei cittadini”.  

Egli individuava nei giudici supremi di legittimità, di fresca istituzione: “un Corpo incaricato non di valutare le pruove dè fatti ... nè di supplire al silenzio delle leggi o delle parti, nè di applicare finalmente la legge al fatto; ma di esaminare se i giudici nell'eseguire le anzidette operazioni abbiano o no violata la legge”.

Sono trascorsi quasi due secoli e quell’analisi appare di stringente attualità. Riecheggia, infatti, nelle parole pronunziate di recente da Natalino Irti: “calcolare il futuro giuridico è contare su ciò che verrà, ossia sulle leggi che saranno emanate e sulle sentenze che saranno pronunziate”. 

Ed a conferma dell'enorme rilevanza della nomofilachia, la migliore dottrina costituzionalistica insiste da tempo nel sostenere che “la certezza del diritto non è un valore costituzionale come tutti gli altri”, ma è la prospettiva da cui esaminare l’intero ordinamento.

Ciò deriva dal fatto, lo ha ricordato Massimo Luciani, che “la certezza del diritto si connette intimamente alla statualità degli ordinamenti costituzionali moderni”. Essi sono nati, infatti, per tutelare innanzitutto la sicurezza dei singoli cittadini, la loro incolumità contro arresti e violenze. E questa altro non è che la prestazione essenziale dello stato moderno.

4. Tuttavia, nel corso degli ultimi due decenni, è venuto a determinarsi uno sbilanciamento, uno iato, tra delicatezza e centralità della funzione nomofilattica della Suprema Corte, da una parte e tirannia emergenziale dei numeri delle controversie devolute al giudice di legittimità, dall’altra.

E’ questa la sintesi nitidamente delineata dal Primo Presidente Giovanni Canzio: un’analisi che impone di ridurre la complessità e l’imprevedibilità, contenendo i flussi di contenzioso che inondano la corte Suprema.

Il coordinamento armonico nell’interpretazione dovrebbe fronteggiare le grandi sfide di un tempo in cui le stesse fonti di produzione del diritto risultano polverizzate e generatrici di disordine informativo, nonchè di ineguali e incostanti regolazioni di interessi.  Si tratta di un obiettivo cui guardare attraverso tre precipue prerogative. Quella di essere attore cruciale nel dialogo tra le Corti a livello sovranazionale; quella di chiudere il sistema regolando i riparti di giurisdizione ed esercitando funzioni giurisdizionali di nicchia dal peculiare valore: mi riferisco, ad esempio, ai gravami sulle pronunce della Sezione disciplinare del CSM o al controllo di legittimità formale sui quesiti referendari; infine, al rapporto con la Corte costituzionale, in funzione di reciproca influenza delle due giurisdizioni.

5. Ma se l’essere guardiani della coerenza di sistema e della certezza del diritto, implica la salvaguardia della specialità di funzioni del giudizio in Cassazione, allora occorre chiedersi quale direttrice di intervento e di tutela debba trovare spazio per rinvigorire la capacità decisionale della Corte Suprema. Ed è questa la principale finalità di questa speciale giornata di confronto nella quale, ne sono certo, si formerà un orientamento aggiornato e completo da cui attingere per iniziative legislative, progetti di autoriforma, misure organizzative urgenti.

6. Intendo sottolineare, sul punto, che la stagione che viviamo suggerisce di dare impulso a un metodo nuovo per fronteggiare questi imponenti problemi. E’ la sfida delle autoriforme organizzative, condotta proprio a partire dalle opzioni illustrate dal Presidente Canzio nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, che integrano i pur necessari interventi di riforma per via legislativa.  

Obiettivi ai quali il Consiglio Superiore della Magistratura deve tendere offrendo soluzioni complementari e coordinate.

La valorizzazione dei compiti di direzione organizzativa dei Presidenti di Sezione, che costituiscono il motore propulsivo per il raccordo del lavoro nelle stesse Sezioni, deve trovare corrispondenza nelle scelte di attribuzione degli incarichi da parte dell’organo di governo autonomo, declinando in concreto i principi già presenti nel testo unico sulla dirigenza giudiziaria, approvato dal Consiglio lo scorso luglio.

Come pure il Consiglio dovrà favorire il potenziamento dei tirocini formativi, proprio nella prospettiva dell’estensione per legge alla Suprema Corte di Cassazione del regime previsto dall’art. 73 del decreto legge n. 69/2013. E’ il nucleo intorno a cui costituire, con i magistrati assistenti di studio, “l’ufficio per il processo di cassazione”.  Serve, al riguardo, costanza e coerenza di indirizzi organizzativi, sviluppo di un dialogo continuo che deve coinvolgere Csm, Scuola Superiore della Magistratura, Avvocatura e giudici di legittimità.

Sono solo alcune delle iniziative verso le quali far convergere le linee guida dell’autoriforma del Consiglio Superiore con quelle che va sviluppando la stessa Corte di Cassazione. E’ poi indubitabile che anche la Suprema Corte debba giovarsi della progressiva specializzazione per materia che supporterà gli effetti benefici della composizione di collegi stabili.

Quello illustrato è un indice paradigmatico dell’esigenza di un riformismo coordinato, il quale costituisce il solo viatico per affrontare e risolvere questioni antiche, imbricate con temi e fattori di crisi inediti. 

7. Dunque, un forte impegno lega il Consiglio e la Suprema Corte, a conferma del fatto che il riformismo efficace rifugge le soluzioni semplicistiche, investe sulla cultura e sull’integrazione tra i disegni di cambiamento.

Se questa stagione offrirà i frutti sperati, si potrà spezzare l’assedio della mole del contenzioso e restituire alla Suprema Corte il respiro per guidare la giurisdizione verso orizzonti avanzati cui l’ordinamento deve tendere senza indugio. 

Non dobbiamo nasconderci, infatti, che questo disegno e il metodo che ho tentato di delineare è l’unico – per parafrasare Flavio Lopez de Oñate cui si è fatto riferimento nella presentazione dello straordinario convegno odierno - “capace di far sì che la prevedibilità dei comportamenti, cioè della loro valutazione, rimanga il motivo per il quale la legge non ragiona di cose particolari e presenti, ma di cose future e generali, secondo la geniale intuizione di Aristotele”.

Ed è con questi intendimenti ed auspici che vi auguro buon lavoro.